Statuto e Regolamento

ACCADEMIA GIOENIA di CATANIA

iscritta nel Registro delle Persone giuridiche della Prefettura di Catania in data 11 settembre 2017, al n. 550, ai sensi del D.P.R. del 10.02.2000 n. 361.


STATUTO

Statuto approvato nella Seduta straordinaria del 31 marzo 2017, a modifica dello Statuto dell’Accademia Gioenia di Catania approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1948, n. 1549, e successive riforme.

ART. 1 – Scopi dell’Accademia

1. L’Accademia Gioenia, con sede pro tempore in Catania, Via della Loggetta 8, contribuisce al progresso delle scienze e raggiunge tale fine mediante pubblicazioni, conferenze, seminari, giornate di studio, workshop, istituzione di premi, progetti nazionali ed internazionali di diffusione della cultura scientifica. Essa promuove il dialogo culturale interdisciplinare mediante la collaborazione di qualificati cultori delle Scienze, della Storia delle Scienze e della Filosofia della Scienza, il miglioramento dell'accesso alla cultura dei giovani e la diffusione di avvenimenti culturali d’interesse scientifico aventi un ambito territoriale e una dimensione europea e/o internazionale attraverso le nuove tecnologie della società dell'informazione. L'Accademia Gioenia favorisce, inoltre, le iniziative atte a diffondere le teorie scientifiche che stanno alla base delle Scienze applicate, la mobilità di scienziati e delle loro opere, la conservazione del patrimonio scientifico italiano ed europeo, le nuove forme di espressione culturali, il ruolo socio-economico dei risultati della ricerca in campo industriale e delle scienze della vita, la cooperazione tra ideatori e operatori in campo scientifico e organismi culturali e accademici dei paesi europei.
2. Sorta nel 1824 per promuovere ricerche di storia naturale con speciale riguardo alla Sicilia, l’Accademia Gioenia possiede una Biblioteca, pubblica una rivista scientifica on-line (Bollettino) ed ha come simbolo una civetta sopra un sigma greco maiuscolo, circondata da due rami d’alloro annodati da un nastro sul quale è inscritto il motto latino “Prudens magis quam loquax”.
3. Essa ha personalità giuridica di diritto privato.

ART. 2 – Sezioni dell’Accademia

1. L’Accademia comprende tre sezioni: la prima per le Scienze della Natura e della Vita, la seconda per le Scienze chimiche, fisiche e matematiche, e la terza per le Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze.
2. Con decisione assunta in Seduta straordinaria, a maggioranza dei componenti, l’Accademia potrà ampliare il campo della sua attività costituendo altre Sezioni.

ART. 3 - Soci

1. I Soci dell’Accademia si distinguono in benemeriti, onorari, emeriti, effettivi o ordinari, seniores, corrispondenti residenti e corrispondenti non residenti.
2. I Soci benemeriti sono ammessi, su proposta del Consiglio di Presidenza, in Seduta ordinaria. Possono essere Soci benemeriti coloro che per donazioni, lasciti o altre benemerenze abbiano contribuito alla promozione dell’Accademia.
3. Della categoria dei Soci onorari fanno parte, su proposta di almeno un Socio effettivo od emerito, approvata in Seduta ordinaria, personalità che per particolari meriti scientifici hanno portato un sostanziale contributo al progresso delle scienze.
4. I Soci effettivi e i Soci corrispondenti residenti, al raggiungimento del 75° anno di età, vengono trasferiti nelle categorie dei Soci emeriti e dei Soci seniores rispettivamente, conservando tutte le relative prerogative di Socio effettivo e di Socio corrispondente residente; il seggio, già occupato dall’emerito o dal senior si considera vacante.
5. I Soci effettivi e i Soci corrispondenti residenti devono avere in Sicilia la sede principale della propria attività scientifica.
6. I Soci effettivi o corrispondenti residenti che trasferiscono altrove la propria principale attività scientifica passano nella categoria dei Soci corrispondenti non residenti.
7. Il Socio che, ai sensi del comma precedente, sia passato alla categoria dei corrispondenti non residenti, qualora rientri in sede, occupa, a semplice richiesta, il seggio nella Sezione cui apparteneva, se vacante, altrimenti rientra nella Sezione di pertinenza in soprannumero.
8. I Soci emeriti, effettivi, seniores e corrispondenti residenti concorrono al mantenimento e al lustro dell’Accademia versando una contribuzione annuale il cui ammontare è stabilito, di anno in anno, dal Consiglio di Presidenza.
9. I Soci si riuniscono in Assemblea generale, in Seduta ordinaria, in Seduta straordinaria e in Adunanza pubblica.

ART. 4 – Numero dei Soci

1. Il numero dei Soci effettivi è limitato a quarantacinque; quello dei Soci corrispondenti residenti a sessanta. Il numero dei Soci emeriti, seniores e corrispondenti non residenti è da lasciarsi senza limiti, in modo da permettere il passaggio a queste categorie dalle altre, ai sensi del precedente art. 3, commi 4 e 6. È, altresì, senza limiti il numero dei Soci onorari e quello dei Soci benemeriti.
2. I quarantacinque Soci effettivi sono ripartiti nelle tre sezioni di Scienze della Natura e della Vita, di Scienze chimiche, fisiche e matematiche, e di Scienze applicate, Filosofia della Scienza e Storia delle Scienze, in numero di quindici per ognuna.
3. I sessanta Soci corrispondenti residenti sono ripartiti nella medesima proporzione dei Soci effettivi tra le sezioni di cui sopra.

ART. 5 – Assemblea generale

1. L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci.
2. L’Assemblea generale si riunisce, su convocazione del Presidente dell’Accademia, almeno una volta l’anno, per deliberare sul programma proposto dal Consiglio di Presidenza, sui problemi generali riguardanti l’Accademia, per approvare il conto consuntivo e per procedere, ogni tre anni, all’elezione del Consiglio di Presidenza, di cui al successivo art. 7.
3. L’Assemblea generale si riunisce, inoltre, per iniziativa del Consiglio di Presidenza o di almeno un quinto dei componenti, quando si ravvisi la necessità di deliberare ulteriormente in merito alle competenze di cui al precedente comma.

ART. 6 – Sedute ordinaria, straordinaria e Adunanza pubblica

1. Alle Sedute ordinarie e straordinarie partecipano i Soci emeriti e i Soci effettivi.
2. In Seduta ordinaria si procede all’ammissione, al passaggio di categoria, al passaggio di sezione e alla revoca dei Soci. Sulla base delle proposte del Consiglio di Presidenza si predispone il programma annuale dell’Accademia, con annesso preventivo delle entrate e delle spese, si eleggono i Revisori dei conti e i componenti del Collegio dei Probiviri, di cui al successivo articolo 12.
3. In Seduta straordinaria si delibera sul Regolamento, previsto nel successivo art. 15, e si trattano le modifiche dello Statuto e le questioni di ordine generale, sottoposte dal Consiglio di Presidenza che non siano espressamente riservate alla competenza della Seduta ordinaria o dell’Assemblea generale, ivi comprese le autorizzazioni precisate nel 4° comma del successivo art. 13 e l’eventuale scioglimento della stessa Accademia e la conseguente destinazione del patrimonio di liquidazione.
4. Gli argomenti di carattere scientifico sono trattati in Adunanze pubbliche secondo il calendario fissato dal Consiglio di Presidenza e comunicato ai Soci. Alle Adunanze pubbliche partecipano tutti i Soci; possono partecipare, inoltre, studiosi e uditori estranei all’Accademia.

Art. 7 – Consiglio di Presidenza e Presidenza

1. L’Accademia è retta da un Consiglio di Presidenza eletto ogni tre anni in Assemblea generale e scelto fra i Soci effettivi ed emeriti.
2. Il Consiglio di Presidenza è composto:

dal Presidente dell’Accademia;
dal Vicepresidente dell’Accademia;
dal Segretario generale dell’Accademia;
da quattro Consiglieri.

3. Il Presidente e il Vicepresidente debbono, di norma, appartenere a sezioni diverse.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia, nomina un Vicesegretario, un Bibliotecario e un Tesoriere, scegliendoli tra i consiglieri eletti, e un Responsabile del sito web e delle pubblicazioni, scegliendolo tra i Soci emeriti ed effettivi.
5. Il nuovo Presidente riceve dal Presidente uscente, in presenza del nuovo Segretario generale, del Segretario generale uscente e del Tesoriere uscente, le consegne entro il mese di dicembre.
6. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Accademia. In sua assenza o impedimento lo supplisce il Vicepresidente; nell’assenza o impedimento di entrambi presiede l’accademico più anziano per nomina fra i Soci emeriti ed effettivi presenti.
7. Non si può essere eletti in Consiglio di Presidenza nella medesima carica per più di due trienni consecutivi.
8. Rientra nella competenza del Consiglio di Presidenza ogni questione, riguardante l’Accademia e la sua amministrazione, che non sia espressamente riservata alle competenze dell’Assemblea generale o delle Sedute ordinaria e straordinaria.

ART. 8 – Convocazione delle riunioni

1. La convocazione del Consiglio di Presidenza, mediante lettera o e-mail, dovrà essere inviata ai componenti almeno tre giorni prima del Consiglio, tranne che si tratti di casi urgenti, per i quali è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore.
2. Le convocazioni dell’Assemblea generale, della Seduta ordinaria e di quella straordinaria, mediante lettera o e-mail, dovranno essere inviate ai Soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
3. La convocazione dell’Assemblea e delle Sedute può prevedere una seconda convocazione a distanza non inferiore di ventiquattro ore dalla prima.

ART. 9 – Quorum e votazioni

1. In prima convocazione il quorum necessario per incardinare l’Assemblea generale o le Sedute ordinaria e straordinaria deve essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il Collegio; in seconda convocazione il quorum deve essere non inferiore ad un terzo. I Soci emeriti, seniores, onorari, benemeriti e corrispondenti non residenti concorrono al calcolo del quorum solo se presenti all’Assemblea generale; i Soci emeriti concorrono al calcolo del quorum solo se presenti alla Seduta ordinaria o straordinaria. L’Adunanza pubblica è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
2. Per l’elezione alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario generale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei componenti  l’Assemblea generale e nelle convocazioni successive la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. I Soci emeriti, seniores, onorari, benemeriti e corrispondenti non residenti concorrono al calcolo del quorum solo se presenti. Il voto della maggioranza assoluta dei presenti è comunque necessario per essere eletti alle suddette cariche.
3. Per l’elezione dei quattro Consiglieri il quorum necessario per incardinare l’Assemblea è lo stesso di quello previsto per l’elezione alle cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario generale. Vengono eletti Consiglieri i Soci eleggibili che abbiano riportato il maggior numero di voti validi in votazione con voto limitato ad un nominativo; in caso di parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità accademica.
4. Le votazioni per le elezioni, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono fatte a scrutinio segreto; le altre votazioni si fanno per alzata di mano, salvo che trattasi di giudizi o decisioni da prendere a carico di persone, nel qual caso ogni Socio può richiedere che si proceda a scrutinio segreto.

ART. 10 – Ammissione e revoca dei Soci

1. Per l’ammissione di nuovi Soci o per il passaggio di categoria richiesti a norma di quanto previsto dal Regolamento ed esaminati dal Consiglio di Presidenza che funge da Commissione di selezione, occorre che il candidato ottenga la maggioranza dei voti espressi dai presenti alla Seduta. E’ possibile il passaggio di sezione dei Soci effettivi e corrispondenti residenti, dietro motivata proposta del Consiglio di Presidenza. Non possono essere ammessi più di tre nuovi Soci onorari per anno.
2. Il Socio effettivo o corrispondente residente che, per motivi di salute, non possa più partecipare alle riunioni dell'Accademia, può, dai Soci in Seduta ordinaria, essere trasferito nella categoria degli emeriti o dei seniores, rispettivamente, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado. Il suo seggio è considerato vacante.
3. La revoca dei Soci che si rendano indegni di far parte dell’Accademia, o comunque ostacolino il suo funzionamento, arrechino nocumento al suo prestigio, ovvero per morosità (mancato pagamento di tre annualità consecutive) e per reiterata assenza ingiustificata (tre anni di assenze continue) alle Assemblee generali, alle Sedute ordinarie e straordinarie, è decisa, su motivata proposta del Collegio dei Probiviri, in Seduta ordinaria con le stesse modalità dell’ammissione.
4. La revoca per morosità e per reiterata assenza ingiustificata, di cui al precedente comma, non si applica ai Soci onorari, benemeriti e corrispondenti non residenti.
5. Nel caso di revoca, decorsi quindici giorni da una diffida ufficiale comunicata all’interessato per lettera o e-mail, la cessazione dalla qualità di Socio è notificata con gli stessi mezzi. Nel caso di un contraddittorio, il Socio ha diritto di presentare le sue valutazioni o una sua difesa dinanzi ad un Collegio esterno in funzione arbitrale o dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria entro sessanta giorni dalla comunicazione di revoca.
6. Il Collegio arbitrale, nominato all’occasione del Consiglio di Presidenza, è un organo specifico con Presidente terzo e componenti paritariamente individuati dall’Accademia e dal ricorrente. Ad esso è affidato il compito di esaminare i conflitti tra Soci o tra Soci e Accademia.

ART. 11 – Segretariato generale, Vicesegretario e Bibliotecario

1. Il Segretario generale dell’Accademia è responsabile della redazione dei processi verbali delle riunioni, degli atti di amministrazione e dell’archivio storico. Svolge inoltre le altre attività previste dal Regolamento; il Vicesegretario coadiuva e supplisce il Segretario.
2. Il Bibliotecario è responsabile della Biblioteca dell’Accademia e si occupa della corrispondenza con Accademie e Istituzioni affini per lo scambio delle rispettive pubblicazioni.
3. Il Regolamento determina ulteriori attribuzioni del Bibliotecario e dispone sul funzionamento della Biblioteca.

ART. 12 – Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri

1. Al principio dell’anno, in Seduta ordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza, sono eletti tra i Soci effettivi ed emeriti che non siano membri del Consiglio di Presidenza, tre Revisori dei conti e due supplenti, e tre membri del Collegio dei Probiviri e due supplenti.
2. I Revisori dei conti presentano per iscritto, almeno dieci giorni prima della Seduta ordinaria convocata in merito, la relazione sul rendiconto e riferiscono sull’andamento dell’amministrazione.
3. Al Collegio dei Probiviri è affidato il compito di esaminare, su richiesta del Consiglio di Presidenza: a) controversie attinenti alla conduzione del sodalizio e all’interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari; b) controversie attinenti ai rapporti associativi individuali e i comportamenti di Soci contrari ai principi dell’Accademia.
4. Il Collegio dei Probiviri può proporre per il Socio ritenuto colpevole di comportamento contrario ai principi dell’Accademia le seguenti sanzioni: 1) censura, comminata dal Consiglio di Presidenza; 2) sospensione, comminata dal Consiglio di Presidenza; 3) revoca, deliberata in Seduta ordinaria.

ART. 13 – Impiego delle risorse

1. L’Accademia ha un patrimonio costituito dai beni mobili (Biblioteca) di proprietà, dalle rendite derivanti da cespiti patrimoniali e da disponibilità finanziarie derivanti dalle contribuzioni dei Soci, dai ricavi derivanti dalla cessione di pubblicazioni o altri prodotti scientifici dell’Accademia e dagli eventuali finanziamenti o contribuzioni pubblici e privati, ivi compresi i lasciti o le donazioni di beni immobili.
2. Salvo le spese strettamente necessarie per l’amministrazione, i fondi dell’Accademia saranno impiegati per la pubblicazione di note e memorie scientifiche, originali e inedite, per la organizzazione di simposi, seminari di studio e altre manifestazioni culturali e per l’istituzione di premi di studio.
3. Le somme provenienti dall’eventuale alienazione di beni, da donazioni e quelle eventualmente da destinarsi ad incremento del patrimonio dell’Accademia, devono, salvo il disposto del 5° comma del presente articolo, essere impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in fondi comuni di investimento collettivo gestiti da società o organismi d’investimento collettivo del risparmio.
4. Ogni altro impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista delle necessità dell’Accademia e non contemplato nel bilancio di previsione, deve essere preventivamente autorizzato in Seduta straordinaria.
5. Le somme necessarie alle esigenze ordinarie dell’Accademia devono essere depositate presso una Cassa di risparmio postale, Banca o altro Istituto di credito, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Presidenza.

ART. 14 – Anno finanziario e Anno accademico

1. L’anno finanziario coincide con l’anno solare. L’anno accademico coincide anch’esso con l’anno solare; esso è solennemente inaugurato entro il mese di febbraio.
2. A partire dallo stesso mese di febbraio l’Accademia sarà convocata, possibilmente una volta a trimestre, in Adunanza pubblica per dare lettura delle note e memorie dei Soci.
3. Ogni Socio effettivo o emerito può presentare nelle Adunanze pubbliche, preavvertendone il Presidente, comunicazioni di note o memorie originali e inedite di persone estranee all’Accademia, assumendo la responsabilità della loro validità scientifica.

ART. 15 – Statuto e Regolamento

1. L’Accademia si dà un Regolamento; esso è deliberato in Seduta straordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza.
2. Le modifiche allo Statuto e al Regolamento sono avanzate dal Consiglio di Presidenza e possono essere, altresì, proposte al Consiglio da almeno cinque Soci.
3. Le modifiche sono approvate in Seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Ogni modifica allo Statuto deve essere iscritta sul Registro prefettizio delle Persone Giuridiche.
4. La convocazione della Seduta, di cui al precedente comma, deve essere inviata ai Soci almeno dieci giorni prima della data prescelta e ad essa deve essere allegato il testo integrale delle modifiche proposte.

ART. 16 – Norme transitorie e finali

1. La categoria dei Soci aggregati, prevista nell’art. 4 dello Statuto dell’Accademia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana n. 1549 del 24 novembre 1948, è abolita.
2. Il Presidente trasmette entro il mese di febbraio all’Ufficio di Prefettura competente una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente, nonché le eventuali modifiche statutarie, il Regolamento, la composizione degli organi dell’Accademia ed ogni altro atto richiesto o previsto per legge.

 

REGOLAMENTO

Regolamento approvato nella Seduta straordinaria del 31 marzo 2017.

1. Organi dell’Accademia

Art. 1.

Il Consiglio di Presidenza dell’Accademia si raduna quante volte occorra; le delibere sono valide se interverrà la maggioranza dei componenti.

Art. 2.

Le funzioni amministrative sono curate dal Segretario generale. Il Socio Bibliotecario cura l’aggiornamento dei registri dei beni inventariali e sovrintende a tutte le attività riguardanti la Biblioteca e gli scambi dei periodici.
Al Socio Tesoriere è affidato l’aggiornamento dei titoli di rendita, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, il pagamento delle fatture e il controllo dei depositi presso gli Istituti di Credito.
Il Segretario generale e il Socio Tesoriere collaborano col Presidente alla formulazione dei bilanci preventivi e di quelli consuntivi che, corredati dai documenti contabili, saranno esaminati dal Consiglio di Presidenza prima di essere presentati ai Revisori dei Conti.

Art. 3.

Il Consiglio di Presidenza, al principio dell’anno accademico, esamina il bilancio preventivo e alla fine dell’anno quello consuntivo. Essi saranno presentati dal Presidente, rispettivamente, nella Seduta ordinaria e nell’Assemblea generale per l’approvazione.

Art. 4.

Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Segretario generale e del Responsabile delle pubblicazioni, delibererà circa la pubblicazione, on line sul sito web dell’Accademia, delle comunicazioni dei Soci fatte nelle Adunanze pubbliche e, nei limiti del bilancio, la loro eventuale stampa cartacea.

Art. 5.

Il Responsabile delle pubblicazioni ne curerà l’editing in formato elettronico, la pubblicazione sul sito web e l’eventuale stampa cartacea. Il Consiglio di Presidenza nomina un Comitato scientifico di esperti (di cui possono far parte anche studiosi estranei all’Accademia) ai quali dovranno essere sottoposti i lavori inviati per la pubblicazione, affinché esprimano un parere circa l’originalità, la validità scientifica e la correttezza degli stessi. Il Responsabile, ove necessario, può richiedere il parere di altri esperti.

Art. 6.

Il Consiglio di Presidenza, nei limiti delle disponibilità del bilancio preventivo approvato in Seduta ordinaria, deciderà sulle spese da fare ed autorizzerà il Socio Tesoriere al pagamento delle relative fatture. Il Presidente, o il Tesoriere, ha facoltà di prelevare la somma di Euro 1.000 per far fronte alle piccole spese.

Art. 7.

L’Accademia può stipulare contratti a termine per la gestione del suo sito web e le esigenze di segreteria e della Biblioteca. La relativa delibera è autorizzata dal Consiglio di Presidenza.

2. Elezioni dei Soci e delle cariche accademiche

Art. 8.

Per l’elezione dei nuovi Soci a qualsiasi titolo, il Presidente nel mese di ottobre di ogni anno, invita, per lettera o e-mail, i Soci effettivi ed emeriti a formulare entro un mese proposte di copertura dei posti di Socio effettivo e corrispondente residente vacanti in ciascuna sezione, nonché proposte di nomina a Socio onorario, benemerito o corrispondente non residente, corredando le proposte con motivati “curricula” dei candidati, valutabili secondo quanto previsto dal comma 1, art. 10, dello Statuto. Su ciascuna di tali proposte i Soci in Seduta ordinaria delibereranno a scrutinio segreto.

Art. 9.

Per l’elezione delle cariche accademiche la convocazione dei Soci in Assemblea generale, sarà fatta nel mese di ottobre; le nomine avranno decorrenza dal 1° gennaio successivo.

Art. 10.

Nel caso della cessazione di membri del Consiglio di Presidenza, si provvederà alla sostituzione con nuove elezioni entro un mese dalla vacanza. La scadenza sarà quella prevista per il membro sostituito.

3. Pubblicazioni

Art. 11.

Le pubblicazioni dell’Accademia consistono:
1. in volumi annuali dal titolo “Atti dell’Accademia Gioenia”, contenenti le memorie;
2. in fascicoli periodici raccolti in volumi annuali pubblicati on line dal titolo “Bollettino dell’Accademia Gioenia di Catania”, contenenti comunicazioni presentate nelle Adunanze pubbliche e articoli scientifici inviati per la pubblicazione.

4. Adunanze pubbliche

Art. 12.

L’Accademia terrà Adunanze pubbliche, non meno di tre volte l’anno in mesi diversi, per la presentazione di comunicazioni scientifiche da parte dei Soci, ovvero di studiosi estranei all’Accademia presentati da Soci effettivi o emeriti.

Art. 13.

Il titolo delle comunicazioni dovrà essere presentato entro i termini che saranno comunicati per lettera o e-mail. Quando il numero delle comunicazioni sia ritenuto eccessivo per essere esaurito in una sola adunanza, queste potranno essere distribuite in più adunanze, anche nello stesso mese.

Art. 14.

Gli Autori sono tenuti a consegnare il testo delle comunicazioni, redatto nella forma definitiva secondo le norme redazionali in vigore, entro trenta giorni dalla Adunanza; in caso di ritardo, soltanto in linea eccezionale, il testo potrà essere pubblicato in un altro fascicolo o volume. Per gli autori che ritarderanno oltre i dieci giorni la correzione delle bozze di stampa si provvederà alla pubblicazione del testo nel fascicolo o volume successivo.

Art. 15.

Delle eventuali discussioni scientifiche avvenute nel corso delle Adunanze pubbliche sarà fatto un resoconto sommario nel Bollettino, purché gli oratori consegnino entro 24 ore il relativo manoscritto o elaborato elettronico dello stesso, redatto secondo le norme redazionali in vigore, al Responsabile delle pubblicazioni, il quale, lo renderà noto agli Autori per eventuali osservazioni.

Art. 16.

Non possono essere comunicati all’Accademia lavori già pubblicati o in corso di pubblicazione altrove.

5. Biblioteca

Art. 17.

La Biblioteca dell’Accademia Gioenia è aperta giornalmente al pubblico nei giorni e nelle ore che il Consiglio di Presidenza fisserà annualmente.

Art. 18.

I libri che pervengono in dono all’Accademia saranno presi in consegna dal Bibliotecario che provvederà al carico inventariale e all’aggiornamento dello schedario.
Hanno diritto al prestito dei libri dell’Accademia tutti i Soci, nonché i Professori dell’Università di Catania e della Scuola Superiore di Catania.

Art. 19.

La richiesta dei libri in prestito viene annotata dal Bibliotecario in un registro speciale della Biblioteca. La restituzione dei libri deve avvenire entro trenta giorni.

Art. 20.

Le pubblicazioni che giungono all’Accademia saranno tenute a disposizione dei Soci per un trimestre in apposito scaffale aperto.